Ultima modifica: 8 Gennaio 2023

INFO COVID

CIRCOLARE MINISTERO SALUTE 31 DICEMBRE 2022, DGPRE 51961

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso
COVID-19.
Tenendo conto della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199 “Conversione in legge, con
modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto
di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con
la giustizia, nonche’ in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di
obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
(22G00209) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022)” che modifica il Decreto-legge 24 marzo
2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19”,
facendo seguito alle Circolari:
– n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”,
– n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”,
– e n. 0037615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti
stretti di caso COVID-19”,
tenendo conto dell’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. (22A07435) (G.U. Serie
Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022),
e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si
aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.
CASI CONFERMATI
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono
sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque
sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o
dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni
qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
• Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo
di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato
negativo.
• Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare
non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
• I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7
giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di
5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o
molecolare.
E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso
degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti
affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o
molecolare.
CONTATTI STRETTI DI CASO
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato
il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da
Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la
rilevazione di SARS-CoV-2.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al
quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.
Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza

Nuovo Coronavirus, numero di pubblica utilità 1500

Covid-19, inviato alle scuole il vademecum con le indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023

M.I. – Nota prot. n. 14 del 10/01/2022 – Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022

M.I. – Nota prot. n. 14 del 10/01/2022 – Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 (Raccolta 2022)

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)

Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022

“RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA”
Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al personale
scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre
2020.

RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA vers. 01 10 2020

RIENTRO_A_SCUOLA_CON_SICUREZZA_-_INTEGRAZIONE_DOCUMENTI

 

FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI

Sito dei medici pediatri contenente anche la normativi per il rientro post COVID

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